Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
14 novembre 2002
Ho acquistato in agosto del 2002 una automobile usata (alfa romeo, valore 15.800 euro) con una garanzia fornita dal rivenditore valida 12 mesi. Dopo 10 giorni ho portato l'auto all'officina del rivenditore per una serie di difetti dell'impianto elettrico. Dopo 3 mesi i difetti persistono, per cui ho riportato nuovamente l'auto dal rivenditore, il quale pero' ha detto che l'auto e' stata acquistata usata per cui la garanzia non era valida. Dopo una accesa discussione ha accettato di ripararla, pero' vuole che io sottoscriva che in seguito, per eventuali altri problemi, non mi avvarro' piu' della suddetta garanzia. E' legale questo(la garanzia specifica che il rivenditore e' tenuto ad assolvere gli obblighi legali dei vizi occulti sulle cose vendute, art. 1490-1491 del c. c.)? Vista la non rispettanza dei patti stabiliti all'acquisto, posso chiedere lo scioglimento del contratto (restituisco l'auto e mi vengono restituiti i soldi)? Vi ringrazio fin d'ora se avrete una risposta per me.
Risposta ADUC
tutto sta nel capire se si possa trattare di un vizio occulto oppure no. Nel caso il vizio presentatosi fosse gia' presente al momento dell'acquisto e non dovuto ad usura, ha titolo di esigere l'intervento. In caso si trattasse di vizio dovuto ad usura, occorre verificare i termini della garanzia contrattuale aggiuntiva. Non deve pero' firmare una liberatoria come quella propostale, in quanto di fatto rinuncerebbe alla garanzia quantomeno contrattuale e comunque a seconda di come venisse impostata non e' certo che non avrebbe valore effettivo in ogni caso. Di conseguenza, se l'intervento le spetta, lo esiga, altrimenti no, ma non rinunci neanche alla garanzia.
La messa in mora si fa inviando una raccomandata A/R, intimando di provvedere a quanto dovuto entro 15 gg, avvisando che in difetto adira' le vie legali e conseguentemente rivolgendosi in giudizio al giudice di pace (almeno per una conciliazione).
La messa in mora si fa inviando una raccomandata A/R, intimando di provvedere a quanto dovuto entro 15 gg, avvisando che in difetto adira' le vie legali e conseguentemente rivolgendosi in giudizio al giudice di pace (almeno per una conciliazione).
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