Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
10 novembre 2002
Ho ricevuto una multa per eccesso di velocita' rilevata con apparecchiatura velomatic 512. Mi si informa che non mi e' stata immediatamente contestata la contravvenzione perche' "Agente impiegato nel controllo costante dell'apparecchiatura di rilevazione". Mi domando: questa motivazione lascia margine a una contestazione (a me pare non ci fosse un solo agente, e comunque un Comune che acquista una simile apparecchiatura puo' permettersi almeno di mandare una pattuglia sul posto!), o non vale la pena? Seconda cosa, se mi rivolgo a un giudice di pace, dovro' comparire in udienza: sono obbligato a nominare un avvocato? Avro' spese comunque da pagare per questo sia che abbia ragione o torto? E' preferibile rivolgermi al Prefetto? In tal caso, devo comunque comparire in udienza come sopra? Grazie in anticipo, aspetto una vostra indicazione
Risposta ADUC
non indica quando le sia stata comminata la sanzione: in caso risalisse a prima dell'1/8 potrebbe tentare l'opposizione -decidera' poi il giudice. Nel caso la sanzione fosse successiva, il ricorso e' un po' piu' ostico e l'accoglimento piu' improvabile, in quanto adesso il fermo immediato -per questi casi- non e' piu' la norma. Pertanto, le sconsiglieremmo di opporsi. Ad ogni modo, ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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