Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 novembre 2002
Domanda 9 novembre 2002
Cara Aduc, sono di Milano e ho ricevuto un verbale di notifica di una multa per eccesso di velocita' (art.142 c. d. s.) riscontrata con autovelox, mod. 104/C-2.
La rilevazione e' stata effettuata il giorno 12/08/2002 in autostrada a Reggio Emilia, ma il verbale e' stato redatto solo il 07/10/2002 e notificatomi il 30/10/2002.
La sanzione e' pari a 131 euro + 10, 69 euro di spese.
Secondo voi vale la pena presentare ricorso (prefetto, giudice di pace?), alla luce delle recenti modifiche apportate al c. d. s. proprio in materia di autovelox?
Quello che potrei contestare e' il fatto di non essere stato fermato dalla pattuglia al momento della rilevazione e che il verbale e' stato redatto da una persona diversa rispetto a chi era sul posto... ma sono elementi che mi consentiranno di evitare la multa?
In caso in cui il ricorso non andasse a buon fine dovrei pagare il doppio della sanzione?
Grazie per l'aiuto




Risposta ADUC
il fermo non e' piu' obbligatorio, e per quanto riguarda la diverista' tra gli accertatori, se quello da lei ricevuto fosse un verbale meccanizzato (come presumiamo) la divergenza e' normale, dunque non si rileverebbero motivi sufficienti per presentare il ricorso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
http://www.aduc.it/SOS/modulo9.html Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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