Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 novembre 2002
Domanda 5 novembre 2002
Cara Aduc, il 21/10/02 mi e' arrivato verbale di multa per eccesso di velocita' (51 km orari compresa la tolleranza: quindi fuori per 1 km...) avvenuto il giorno 18/06/02 con indicato che la violazione non e' stata immediatamente contestata perche' gli agenti erano impegnati nella contestazione di altri verbali. Ho 2 domande: - posso contestarla perche' non mi hanno fermata (posso rivolgermi direttamente al giudice di pace? Come?) - i tempi entro i quali devono inviare la multa quali sono? Sono stati rispettati, quindi?
Grazie mille Sara




Risposta ADUC
la notifica deve avvenire entro 150 gg. dalla possibilita' di identificazione del trasgressore.
Dunque ci pare che tale termine sia stato rispettato.
Il mancato fermo puo' essere contestato, presentando ricorso al giudice di pace, entro 30 gg. dalla notifica, del luogo dove e' avvenuta l'infrazione, ma sull'ammissibilita' sara' il giudice a valutare.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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