Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

4 aprile 2000
Domanda 4 aprile 2000
Spett. Aduc,
ho acquistato un box di pertinenza dell'appartamento da un privato (gia’ realizzato) con le agevolazioni di cui al (DPR 131 del 26/4/86 art.1 della tariffa parte prima modificato dal dl 155 del 22/5/93, art 16, comma 1, convertito con modificazioni in legge in data 19/7/93 n.243, nonche’ art 131 L. 28/12/95 n. 549 comma 3) (p.s. leggi estratte dall'atto notarile).
Ho letto da un vostro notiziario che si puo’ detrarre il 36% ex 41% delle spese!
1) Sono cumulabili le detrazioni di cui al Vs/ notiziario se gia’ si e’ beneficiato di quelle di cui alle legge citata al preambolo di questa mia?
2) Su quale importo si puo’ effettuare tale detrazione? sull'importo pagato per l'acquisto del box o solo sulle spese notarili e di registrazione?
3) premesso che il sottoscritto non puo’ produrre null'altro che l'atto di compravendita e la ricevuta delle spese per la registrazione dell'atto (circa 160000); e che a fronte di una spesa di 4.700.000 pagate al notaio comprensive di tutte le tasse e della parcella il sottoscritto non ha alcuna fattura notarile (dato che per risparmiare pochi si arrischiano a chiedere la fattura al Notaio che farebbe levitare l'importo della parcella), le detrazioni su quale importo si possono effettuare?
Eventualmente potete inviarmi la circolare ministeriale a esplicazione o indicarmi dove reperirla dato che sulle spiegazioni del modello 730/99 non ho trovato nulla di comprensibile?
Grazie per l'aiuto che mi potrete dare!

Risposta ADUC
Il 36% puo' essere detratto dall'IRPEF nel caso in cui si voglia usufruire di detrazioni e non e' attinente con l'acquisto. Per l'acquisto sono previsti altri tipi di agevolazione, nel caso sia prima casa ( legga qui la scheda relativa). Il 36% non ha niente a che vedere con l'acquisto e le dovra' interessare solo se lei e' intenzionato ad effettuare qualche ristrutturazione, nel qual caso, dovra' attenersi alle regole che seguono (e relative solo agli interventi avvenuti nel 2000):
NOVITA’ PER LE RISTRUTTURAZIONI
Fermo restando quanto previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti negli anni 1998 e 1999 (con detrazione da fruire, ad esaurimento, nelle prossime dichiarazioni dei redditi), queste le novita’ per l’anno 2000:
- fino al 31 dicembre 2000 l’I.V.A. sulle prestazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si riduce dal 20 al 10 per cento per i fabbricati destinati prevalentemente ad uso abitativo privato e nel contempo scende dal 41 al 36 per cento l’ammontare della detrazione riconosciuta ai fini IRPEF. Un successivo decreto del Ministro delle Finanze individuera’ i beni che costituiscono parte significativa del valore della fornitura effettuata nell'ambito delle suddette prestazioni alle quali si applichera’ l'I.V.A. ridotta fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei medesimi beni.
- tra le spese per le quali spetta la detrazione vengono inserite quelle per la redazione della documentazione obbligatoria attestante la sicurezza statica degli edifici nonche’ quelle per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della stessa;
- per gli immobili oggetto degli interventi, il pagamento dell'ICI deve risultare per gli anni a decorrere dal 1997;
- viene prevista la detrazione d'imposta del 19 per cento degli interessi passivi e oneri accessori relativi ai contratti di mutuo stipulati nel 2000 per gli interventi necessari al rilascio della documentazione attestante la sicurezza statica degli edifici.
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