Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

1 novembre 2002
Domanda 1 novembre 2002
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente caso.
Ho ricevuto lettera raccomandata datata 15/10/02 da parte dell'Azienda Torinese dei Trasporti, con la quale mi vengono reclamati 74, 40 euro a titolo di risarcimento danni a causa di asserita interruzione (in data 24 febbraio 2002) al servizio autotranviario, che, a detta loro, avrei procurato con la sosta della mia auto.
Vorrei chiedervi pertanto: 1) poiche' non ricordo del fatto, a causa del lasso di tempo trascorso, come posso fare per contestare la suddetta richiesta di risarcimento?
2) con quale criterio e' stata conteggiata la somma di euro 74, 40 reclamatami a titolo di risarcimento danno procurato?
Tengo inoltre a far notare che nessuno mi ha mai contestato l'infrazione e che non e' stata elevata alcuna contravvenzione in merito da parte della polizia municipale.
Ringraziando anticipatamente, porgo i miei migliori saluti.




Risposta ADUC
la finanziaria del 2000 ha indicato anche gli ausiliari del traffico, nei limiti dei loro specifici compiti, come autorizzati ad elevare contravvenzioni.
Cio', nei termini della delibera comunale che avra' loro conferito l'autorizzazione a svolgere tale attivita', nonche' le ulteriori facolta' di verifica e contestazioni di tale tipologia di infrazioni.
Dunque la multa e' valida.
Ma se la contestazione fosse riferita ad una infrazione al codice della strada, essendole stata notificata oltre il termine dovuto, puo' presentare ricorso al giudice di pace, adducendo appunto la notifica oltre il termine dovuto -150 gg. dalla possibilita' di identificazione del trasgressore.
Le ricordiamo, pero', che se ci fosse una variazione di residenza da lei non comunicata tempestivamente al Pra e alla Motorizzazione, la notifica e' incontestabile.
Se le contestassero un'infrazione al regolamento comunale, dovrebbe verificare i termini corretti di notifica, rivolgendosi agli stessi elevatori.

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