Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

1 novembre 2002
Domanda 1 novembre 2002
Qualche giorno fa ho ricevuto una multa che riportava la seguente formula: "impossibilita' di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perche' impegnato in altra contestazione".
In un primo momento ho scoperto che il codice della strada dice semplicemente che la contestazione immediata e' obbligatoria tutte le volte che essa e' possibile. inoltre non detta regole precise per stabilire quando e' possibile e quando non lo e': si limita a fare qualche esempio di impossibilita' contenuto nell'art. 384 del Regolamento di esecuzione del codice. Controllato l'art. in questione scopro che la succitata formula non e' riportata nell'art.358.
Successivamente in altro accertamento vengo a conoscenza che i casi previsti dall'art. 358 non esauriscono la casistica delle cause di impossibilita. Infatti, secondo Quattroruote, nel tempo le sentenze della Cassazione (che non conosco e di cui vi richiedo gentilmente la loro indicazione per poterle consultare) e la prassi seguita dagli organi di polizia hanno ampliato i suddetti casi (in cui e' possibile non contestare immediatamente le infrazioni): purtroppo tra queste rientra la mia ipotesi.
Cosa devo fare? dare retta all'art 358 del Regolamento di esecuzione al codice della strada o alle sentenze della Cassazione o prassi DELLA POLIZIA?
L'autorita' accertante l'infrazione e' tenuta a fornirmi la prova (attraverso la semplice indicazione) del n° di verbale che contemporaneamente li teneva impegnati?
In attesa di un vostro cortese riscontro colgo l'occasione per ringraziarmi per l'attenzione rivoltami.




Risposta ADUC
la cosa piu' importante sarebbe sapere quando e' avvenuta l'infrazione, in quanto la normativa adesso e' cambiata ed il fermo immediato non e' piu' la norma derogabile in casi particolari, ma e' diventata -per questo tipo di rilievi- un'opzione secondaria applicabile solo in particolari circostanze (mentre la norma diventa la mancanza di fermo). Se la multa e' stata comminata dopo l'1/8 le sconsiglieremmo di rischiare. In caso fosse precedente, allora potrebbe tentare in quanto (pur senza certezze) il motivo addotto puo' esserre ritenuto aleatorio e conseguentemente contestabile.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →