Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

31 ottobre 2002
Domanda 31 ottobre 2002
In uno spiazzale limitrofo a piazza della Croce Rossa altezza civico n. 3, esistono delle aree di sosta delimitate da linee blu e altre senza alcuna delimitazione. Non esistendo alcun divieto di sosta ne obbligo di sostare solo in tali linee, ho deciso di parcheggiato la mia autovettura al di fuori di esse. al mio ritorno trovo un avviso di accertamento del comune di Roma con il quale venivo multato per la violazione dell'art. 157/5 del codice della strada, con la seguente dicitura: "SOSTAVA IN POSIZIONE NON CONFORME ALLA SEGNALETICA ESISTENTE". Ho cercato indicazioni in proposito sia nella segnaletica verticale che in quella orizzontale, ma non esisteva nulla che mi obbligava a parcheggiare sulle strisce blu, inoltre l'autovettura era posizionata parallelamente al marciapiede pedonale della stessa piazzola e lontana di almeno un metro da tali linee.
A questo punto mi domando se ho violato veramente l'art. 157/5 del codice della strada o tali ausiliari del traffico sono incompetenti nel loro lavoro?.
Devo pagare tale multa entro 15 giorni "in misura ridotta" senza aspettare la notifica del verbale o pagarla con ulteriori spese procedurali e di notifica, e a quanto ammontano?.
Rendo noto che mi sono procurato dei testimoni prima di rimuovere la vettura avendo cura di annotare la targa di un'altra vettura vicino alla mia che si trovava nelle stesse condizioni ed anch'essa multata per la stessa infrazione.




Risposta ADUC
la presenza di aree di parcheggio delimitate, escluderebbe la possibilita' di parcheggiare in altro modo. Tuttavia, ci pare di capire che data la forma della piazza puo' essere creata confusione dalla segnaletica esistente. Pertanto, pur tenendo conto della possibilita' di rigetto, potrebbe anche tentare un'opposizione.
Ricordiamo le modalita':
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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