Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
30 ottobre 2002
Cara Aduc, ho ricevuto in data 15 ottobre 2002 cartella esattoriale di Euro 121, 36 + diritti di notifica relativa a infrazione codice stradale rilevata il 13.04.1997 per lire 58.750 (euro 30, 34) Vi chiedo: 1. Passati i 5 anni, le contravvenzioni non vanno in prescrizione?
2. E' costituzionale quadruplicare l'importo della contravvenzione?
3. Esistono dei margini per effettuare un ricorso al giudice di pace?
Grazie per l'attenzione.
2. E' costituzionale quadruplicare l'importo della contravvenzione?
3. Esistono dei margini per effettuare un ricorso al giudice di pace?
Grazie per l'attenzione.
Risposta ADUC
la prescrizione e' di 5 anni, ma il computo del termine riparte ad ogni comunicazione ufficiale ricevuta.
Se lei, ad esempio, in questi anni avesse ricevuto una raccomandata A/R -anche se non ritirata- la prescrizione sarebbe stata interrotta e la richiesta attuale legittima.
Verifichi direttamente al Comando, e se non ci fosse stata alcuna interruzione, potrebbe presentare ricorso al giudice di pace del luogo da dove proviene la cartella, adducendo appunto l'avvenuta prescrizione.
Decorso inutilmente il termine di 60 gg dalla notifica del verbale, la sanzione raddoppia. Occorre poi aggiungere il 10% per ogni semestre di ritardo (per essere esatti la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore), nonche' gli interessi.
Se lei, ad esempio, in questi anni avesse ricevuto una raccomandata A/R -anche se non ritirata- la prescrizione sarebbe stata interrotta e la richiesta attuale legittima.
Verifichi direttamente al Comando, e se non ci fosse stata alcuna interruzione, potrebbe presentare ricorso al giudice di pace del luogo da dove proviene la cartella, adducendo appunto l'avvenuta prescrizione.
Decorso inutilmente il termine di 60 gg dalla notifica del verbale, la sanzione raddoppia. Occorre poi aggiungere il 10% per ogni semestre di ritardo (per essere esatti la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore), nonche' gli interessi.
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