Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 ottobre 2002
Domanda 30 ottobre 2002
le postazioni autovelox fisse possono fare una multa, senza che vi sia un conseguente fermo da parte delle forze dell'ordine?
mi sembra strano perche' non mi sembrano affatto legittime.
4 mesi fa' detti la mia moto in prova a una persona che voleva comprarla e fu lui a prendere la multa.
Perche' dovrei pagare io?
o peggio ancora la mia patente essere SOSPESA!
credo debba essere obbligatorio essere fermati dopo una contravvenzione e non avvisati 4 mesi dopo.
di quel che si e' fatto oggi.
Vi prego molto cordialmente di dirmi in merito che dice la legge vigente.
e se mi conviene fare ricorso.
grazie mille per l'attenzione




Risposta ADUC
se la multa e' stata comminata prima dell'1/8 puo' contestare la mancanza del fermo immediato, ricorrendo in opposizione davanti al giudice di pace. Tuttavia, l'esito non e' certo -e comunque, lei e' responsabile in solido della multa presa dal guidatore. Cio' che invece puo' contestare e' la sospensione della patente: puo' infatti recarsi al Comando piu' vicino, dichiarando di non sapere chi fosse alla guida del mezzo alla data indicata e conseguentemente la patente non potra' essere ritirata a lei, non essendovi prove che fosse lei il responsabile.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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