Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 ottobre 2002
Domanda 28 ottobre 2002
Cara ADUC mi e' arrivata una multa di Euro 339, 49 con relativa sospensione della patente perche' superavo di 43 km il limite di velocita'.
La stessa pero' mi e' stata notificata a mezzo posta al 162° giorno dalla data dell'infrazione. Volevo sapere se facendo il ricorso (il quale sicuramente verra' accolto) viene annullata automaticamente anche la sospensione della patente oltre che la sanzione pecuniaria?
Grazie




Risposta ADUC
per sapere se siano o meno stati superati i 150 gg, occorre faccia il conto dalla data in cui e' stato identificato il guidatore a quella in cui la raccomandata risulta spedita (non quello in cui e' stata consegnata). Potrebbe anche non esserci il superamento del termine -nel qual caso il ricorso non verrebbe accolto. Per cio' che concerne la sospensione della patente, occorre che richieda specificamente l'annullamento anche della sanzione accessoria, avendone preventivamente richiesto anche la sospensione: il problema e' che in caso non le fosse accolta la richiesta di sospensione temporanea della sanzione aggiuntiva, dovrebbe consegnare comunque la patente. Forse, da questo punto di vista, parrebbe piu' conveniente -ove ve ne fossero gli estremi- presentare al piu' vicino Comando una dichiarazione nella quale far presente come -non essendo in grado di dire chi fosse alla guida alla data dell'infrazione- non puo' presentare la patente del responsabile.
In caso voglia ricorrere, si ricorda quanto segue:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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