Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 ottobre 2002
In data odierna mi sono vista recapitare una multa, ecco di cosa si tratta: violazione dell'articolo 142/08, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocita' superando il limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h.
Inoltre specificano che: "la contestazione immediata non e' stata effettuata ai sensi dell'art. 384/1 lett. E DPR 495/92, in quanto l'apparecchiatura usata consente di rilevare la velocita' solo dopo che il veicolo e' transitato davanti alla stessa e quindi a tutela dell'unico Agente oggettivamente disponibile per il servizio e per la sicurezza degli altri utenti e della circolazione stradale e' risultato obbiettivamente impossibile per la sola unita' operativa in pianta organica il fermo immediato del veicolo".
Tengo a precisare che non vi e' allegata alcuna foto.
Vi sarei infinitamente grata se poteste darmi un consiglio, visto che non conosco le leggi sull'autovelox.
Sono costretta a pagare oppure ci sono delle chance????
Vi ringrazio per il Vostro aiuto
Inoltre specificano che: "la contestazione immediata non e' stata effettuata ai sensi dell'art. 384/1 lett. E DPR 495/92, in quanto l'apparecchiatura usata consente di rilevare la velocita' solo dopo che il veicolo e' transitato davanti alla stessa e quindi a tutela dell'unico Agente oggettivamente disponibile per il servizio e per la sicurezza degli altri utenti e della circolazione stradale e' risultato obbiettivamente impossibile per la sola unita' operativa in pianta organica il fermo immediato del veicolo".
Tengo a precisare che non vi e' allegata alcuna foto.
Vi sarei infinitamente grata se poteste darmi un consiglio, visto che non conosco le leggi sull'autovelox.
Sono costretta a pagare oppure ci sono delle chance????
Vi ringrazio per il Vostro aiuto
Risposta ADUC
per le contravvenzioni successive al 1/08/02 il fermo non e' piu' obbligatorio, dunque non e' possibile opporsi alla multa adducendo tale motivazione.
La foto, come ribadito in molte sentenze sulla privacy, non deve essere inviata con la notifica del verbale ma occorre prenderne visione direttamente presso il Comando.
Se la contravvenzione fosse precedente alla data su indicata il ricorso e' possibile, ma sull'esito e' il giudice a valutare, non essendo dunque certo il risultato.
Ricordiamo, per quest'ultimo caso, le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
La foto, come ribadito in molte sentenze sulla privacy, non deve essere inviata con la notifica del verbale ma occorre prenderne visione direttamente presso il Comando.
Se la contravvenzione fosse precedente alla data su indicata il ricorso e' possibile, ma sull'esito e' il giudice a valutare, non essendo dunque certo il risultato.
Ricordiamo, per quest'ultimo caso, le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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