Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 ottobre 2002
Domanda 25 ottobre 2002
Buongiorno!
multa con autovelox 104/c2 (strada statale rettilinea fuori abitato, limite 50 km/h, io a 78km/h); tutti gli elementi necessari sono presenti; non contestata immediatamente per "pattuglia impegnata in altra simile contestazione e pertanto impossibilitata a fermare.. ".
Contravvenzione fatta il 14/9/2002, la domanda e': visto il DL 121/02, art.4, convertito con L.168/02, la c. e' valida o sarebbe necessario aspettare l'individuazione da parte del Prefetto delle strade da sottoporre a controllo?
In quest'ultimo caso, come procedere?
Grazie molte




Risposta ADUC
se era presente l'avviso indicante la possibilita' di rilievi elettronici, il mancato fermo non sarebbe contestabile: se il cartello non ci fosse, occorrerebbe verificare se la strada risulti o meno individuata dal Prefetto. In ultima analisi, decide comunque il giudice caso per caso.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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