Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 ottobre 2002
Domanda 22 ottobre 2002
Buongiorno Alcuni giorni fa venivo fermato dai vigili urbani che mi contestavano l'eccesso di velocita' rilevato con autovelox.
Niente da ridire; effettivamente ero a 80 km/h dove c'e' il limite di 50.
Il motivo di tanta fretta era pero' dovuto alla necessita' di portare mia moglie al pronto soccorso del vicino ospedale.
Al momento non ho detto nulla ai vigili perche' volevo concludere velocemente le formalita' del verbale e andare velocemente in ospedale; Solo dopo alcuni giorni raccontando l'episodio mi e' stato suggerito che potrei fare ricorso al giudice di pace.
Prima di avviare qualsiasi pratica gradirei avere il vostro parere sull'argomento.
Ovviamente ho i documenti che confermano la presenza di mia moglie al P. S. poco dopo essere stato fermato e una diagnosi che richiedeva alcuni giorni di riposo.




Risposta ADUC
in realta' non ci sono deroghe, nel codice della strada, al limite di velocita' -deve essere in ogni caso rispettato.
Dunque non si reputa quello da lei addotto un motivo sufficiente per presentare un ricorso.
Ad ogni modo, se volesse tentare le ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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