Sabato 6 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

19 ottobre 2002
Domanda 19 ottobre 2002
Mi e' stata notificata una multa per eccesso di velocita' tramite autovelox(mod velomatic 512 bidirezionale); ho la certezza che non c'era alcun posto di blocco in quanto nella localita' dove e' stata contestata la multa non c'era neanche l'ombra della pattuglia; e' arrivato un verbale totalmente scritto a macchina quindi facilmente intuibile che non sono stato fermato. Vorrei sapere se con le nuove leggi e con quanto descritto secondo voi la multa deve essere pagata o se presenta delle irregolarita' per il metodo con il quale e' stata contestata. Certo della vostra risposta vi porgo cordiali saluti




Risposta ADUC
non ci dice quando cio' sia avvenuto, che e' la cosa piu' importante. In caso la multa fosse stata comminata prima dell'1/8, potrebbe tentare la contestazione avverso la mancanza del fermo immediato.
In caso risulti invece comminata in seguito, potrebbe opporsi solo nel caso in cui mancassero gli avvisi sulla presenza degli autovelox medesimi.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →