Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 ottobre 2002
Spett. le Aduc Vorremmo avere un vs. Consiglio in merito la situazione che vi prospettiamo qui di seguito: Abbiamo contattato un franchising che tratta produzione e vendita di alimenti per cani e gatti domicilio, essendo un campo che ci piace molto, abbiamo deciso di intraprendere questa attivita'.
Per poter iniziare l'attivita' le pratiche necessarie (secondo la ditta di franchising) erano solo l'apertura della partita i. v. a. e la comunicazione al comune dell'avvio dell'attivita' di vendita presso il domicilio dei consumatori e che pur essendo vendita di alimenti per cani e gatti non rientra nel settore alimentare, di conseguenza dopo trenta giorni si poteva iniziare l'attivita' per tacito assenso.
Ci siamo recati oggi a fare la richiesta (e comunque dopo averci fatto confermare quanto sopra dal nostro commercialista), credendo che non avremmo dovuto aver problemi, ed invece, purtroppo, il responsabile al commercio del comune di ladispoli (roma), mi ha detto che non possiamo intraprendere l'attivita' poiche' secondo loro rientra nel settore alimentare e che quindi per poter iniziare l'attivita' dovevamo avere l'iscrizione al r. e. c. nel settore alimentare facendo i corsi di prassi e l'esame per poter ottenere tale permesso.
abbiamo cosi' spiegato a detto responsabile, che questo franchising ha 22 affiliati in italia in 22 comuni diversi e che tutti hanno fatto questa trafila e non hanno avuto problemi. Cosi' ci siamo fatti spedire copia via fax da cuneo della comunicazione d'inizio attivita' di un altro affiliato, siamo ritornati al l'ufficio su citato e ci ha dato una fotocopia di un quesito scaricato via internet tratto dal manuale di maggioli editore "manuale del commercio" nel quale c'e' un quesito dell'anci del 2000 in cui c'e' testualmente scritto: Quesito Si chiede se il commercio al dettaglio di mangimi/alimenti per animali sia da considerare appartenente al settore alimentare, con conseguente necessita' di possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.5 del d. lgs. 114/98.
Risposta L'art. 5 comma 1, del d. lgs. 114/98, prescrive che l'attivita' commerciale puo' essere con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Nessuna disposizione del del d. lgs. 114/98 elenca nel dettaglio quali siano glia alimenti ed i prodotti alimentare che fanno parte del settore medesimo, ne' prevede eccezioni od esclusioni di sorta, ne' stabilisce che debba trattarsi di prodotti esclusivamente destinati all'alimentazione umana.
Pertanto, si ritiene che il mangime e gli alimenti per animali, in quanto alimenti, appartengono al settore alimentare.
Ne consegue, ai sensi dell'art.5, comma 5, del d. Lgs. N. 114/98. La necessita' del possesso del requisito professionale per il commercio al dettaglio degli stessi.
Ora noi ci chiediamo come mai per 22 comuni questa legge non esiste?
Possiamo fare qualcosa nei confronti del comune che ci nega un nostro diritto?
Questo stampato di maggioli e' valido ai fini legali, o e' solo una oggettiva interpretazione della legge, e come tale potrebbe essere interpretata in modo diverso?
Potete voi trovare la legge in questione, visto che quanto sopra non riporta le effettive parole della legge succitata?
Dobbiamo rinunciare a questa opportunita' di lavoro, per la quale stiamo gia' organizzandoci da tempo?
Ringraziamo anticipatamente per l'interesse che ci accorderete e vi porgiamo distinti saluti.
Risposta ADUC
non ci occupiamo di questioni professionali, conseguentemente non siamo in condizione di essere d'aiuto (occorrerebbe vi rivolgeste ad una associazione di commercianti). Ad ogni modo, se il problema e' una persona specifica e se tramite il Difensore Civico non ci fosse modo di trovare una soluzione, forse potete anche valutare la possibilita' -parlando col franchiser- di cambiare Comune.
Quella dell'Anci, comunque, e' SOLO una interpretazione della legge, non una legge. Non sappiamo chi abbia ragione (anche se a nostro avviso ci pare abbia ragione il vostro Comune, ma e' un'opinione personale).
La normativa potreste rintracciarla su clicca qui
Quella dell'Anci, comunque, e' SOLO una interpretazione della legge, non una legge. Non sappiamo chi abbia ragione (anche se a nostro avviso ci pare abbia ragione il vostro Comune, ma e' un'opinione personale).
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