Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 ottobre 2002
Salve. In data 14/08/02 mi e' stata elevata una multa per eccesso di velocita' sulla A4 (Comune di Erbusco BS) dalla PS di Bergamo, poiche' viaggiavo alla pazzesca velocita' di 133 Km/h (ma non c'e' una tolleranza del 5% o di 10 Km/h???), eccedendo, come da verbale, di 3 Km/h la velocita' massima consentita. Ho gia' stampato il fac-simile del ricorso da voi pubblicato... mi suggerite di pagare o di fare senz'altro ricorso? Il verbale mi e' arrivato oggi (17/10/2002).
Grazie mille in anticipo
Grazie mille in anticipo
Risposta ADUC
la tolleranza e' rispetto al valore rilevato dall'apparecchio (non alla sua velocita' effettiva) proprio per tener conto di -eventuali- errori di taratura propri dell'apparecchio.
Ad ogni modo, se sul percorso era presente l'avviso di rilievo della velocita', non ci sono gli estremi per ricorrere avverso il mancato fermo.
Altrimenti, si ricorda che il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ad ogni modo, se sul percorso era presente l'avviso di rilievo della velocita', non ci sono gli estremi per ricorrere avverso il mancato fermo.
Altrimenti, si ricorda che il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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