Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 ottobre 2002
Domanda 17 ottobre 2002
Ho acquistato dei biglietti per un concerto che si sarebbe dovuto tenere il 1 settembre 2001. Il concerto veniva successivamente spostato ad altra data da destinarsi per causa non imputabile a forza maggiore o caso fortuito. Alla mia richiesta di rimborso dei biglietti fui convinto a conservarli perche' mi fu detto che un nuovo concerto (dello stesso artista) si sarebbe tenuto in primavera, che i biglietti in mio possesso sarebbero stati ancora validi e che i nuovi avrebbero avuto un prezzo piu' alto. Purtroppo pero' neanche in primavera lo spettacolo ebbe luogo. Nei mesi di giugno e luglio chiamai l'agenzia organizzatrice per avere notizie in merito al rimborso, ma il titolare si fece sempre negare. Andai allora di persona all'agenzia e li' mi dissero che i rimborsi erano stati effettuati nei giorni 30 e 31 maggio 2002; che la notizia dei rimborsi era stata pubblicata sui maggiori quotidiani locali; che tutti i pagamenti con la Finanza e la SIAE erano stati pareggiati e che dunque nulla piu' mi era dovuto, decorso tale termine per mia colpevole negligenza nell'informarmi.
Vorrei sapere: - se esiste una legge (e qual'e') per la quale, designato un giorno per il rimborso, non si ha piu' nulla a pretendere; - se ho diritto al rimborso del prezzo dei biglietti, in quale misura e fino a quale termine di prescrizione posso far valere il mio diritto; - quale via adire in caso di continuo diniego dei proprietari dell'agenzia al rimborso.
Ringrazio e porgo distinti saluti




Risposta ADUC
essendo decorso l'anno, non ci sarebbero gli estremi per contestare oltre.
Sarebbe stato sufficiente inviare una raccomandata A/R prima della scadenza dei dodici mesi. A questo punto, ci parrebbe complicato agire, in quanto le verrebbe contestata la pretesa: tuttavia puo' comunque provare, inviando una raccomandata A/R di messa in mora, facendo presenti gli accordi pregressi, intimando di rimborsarla entro 15 gg ed avvisando che in difetto adira' le vie legali. Potra' susseguentemente rivolgersi al giudice di pace -per una conciliazione.

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