Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 marzo 2000
Spett.le ADUC,
si e’ rivolta a me una persona che ha ricevuto dal suo comune di residenza un accertamento relativo all'I.C.I. dal 1993 al 1996, calcolata su una rendita presunta dal contribuente e ricalcolata dalla ditta incaricata dall'amministrazione comunale su una rendita definitiva sin dal 1993, mentre quest'ultima e’ stata inserita "in atti" soltanto dal 1998, cosi’ come rilevato dalla visura catastale dell'immobile oggetto dell'accertamento. La predetta persona non ha mai ricevuto la notifica dell'attribuzione della rendita definitiva di cui quindi in tutti questi anni non e’ venuto a conoscenza, pertanto ha sempre pagato con quella provvisoria. Nel prospetto di liquidazione dell'imposta, l'amministrazione comunale prevede il pagamento delle sanzioni e degli interessi, oltre alla differenza tra la rendita presunta e quella definitiva.
Desidero cortesemente sapere se tale comportamento sia fiscalmente corretto, perche’ ritengo a mio giudizio che il contribuente debba versare solo la differenza tra le rendite fino al 1998. Ho il dubbio invece se debba versare anche gli interessi e le sanzioni. A tale proposito e alla luce della Legge 488/1999 - art. 30, comma 11, desidero sapere inoltre se, non avendo ricevuto la notifica dell'attribuzione di rendita definitiva nel 1998, la persona suddetta possa ancora proporre ricorso avverso l'entita’ delle rendite, a mio giudizio eccessive.
Poiche’ i tempi si prospettano lunghi, sarei intenzionato a suggerire al contribuente di versare forfetariamente una cifra commisurata alla differenza delle rendite e un 50% in piu’, sempre ammesso che sia possibile, se mi viene da Codesta redazione confermato, ricalcolare in un successivo momento quanto dovuto e verificare il saldo a credito o a debito, richiedendo in restituzione al Comune l'eventuale credito.
Infatti, occorre tenere presente che un eventuale accertamento dovra’ essere espletato dall'amministrazione comunale anche negli anni dal 1997 a tutt'oggi. Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.
si e’ rivolta a me una persona che ha ricevuto dal suo comune di residenza un accertamento relativo all'I.C.I. dal 1993 al 1996, calcolata su una rendita presunta dal contribuente e ricalcolata dalla ditta incaricata dall'amministrazione comunale su una rendita definitiva sin dal 1993, mentre quest'ultima e’ stata inserita "in atti" soltanto dal 1998, cosi’ come rilevato dalla visura catastale dell'immobile oggetto dell'accertamento. La predetta persona non ha mai ricevuto la notifica dell'attribuzione della rendita definitiva di cui quindi in tutti questi anni non e’ venuto a conoscenza, pertanto ha sempre pagato con quella provvisoria. Nel prospetto di liquidazione dell'imposta, l'amministrazione comunale prevede il pagamento delle sanzioni e degli interessi, oltre alla differenza tra la rendita presunta e quella definitiva.
Desidero cortesemente sapere se tale comportamento sia fiscalmente corretto, perche’ ritengo a mio giudizio che il contribuente debba versare solo la differenza tra le rendite fino al 1998. Ho il dubbio invece se debba versare anche gli interessi e le sanzioni. A tale proposito e alla luce della Legge 488/1999 - art. 30, comma 11, desidero sapere inoltre se, non avendo ricevuto la notifica dell'attribuzione di rendita definitiva nel 1998, la persona suddetta possa ancora proporre ricorso avverso l'entita’ delle rendite, a mio giudizio eccessive.
Poiche’ i tempi si prospettano lunghi, sarei intenzionato a suggerire al contribuente di versare forfetariamente una cifra commisurata alla differenza delle rendite e un 50% in piu’, sempre ammesso che sia possibile, se mi viene da Codesta redazione confermato, ricalcolare in un successivo momento quanto dovuto e verificare il saldo a credito o a debito, richiedendo in restituzione al Comune l'eventuale credito.
Infatti, occorre tenere presente che un eventuale accertamento dovra’ essere espletato dall'amministrazione comunale anche negli anni dal 1997 a tutt'oggi. Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.
Risposta ADUC
Proporremmo invece un ricorso in Commissione Provinciale Tributaria entro 60 gg dalla notifica, (richiedendo -oltre all'eventuale successivo annullamento di detta cartella- la sospensione, che comporterebbe la possibilita' di non pagare in attesa del responso).
La base del ricorso dovra' essere la mancata notifica, a seguito della quale la Finanziaria prevede che non si debbano pagare ne' sanzioni e neppure interessi: "LA NUOVA RENDITA CATASTALE DEVE ESSERE COMUNICATA DALL’UFFICIO. MAGGIORI GARANZIE PER I CONTRIBUENTI ICI
Il termine per ricorrere contro la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dal giorno in cui il contribuente abbia avuto conoscenza del relativo avviso. Gli uffici competenti devono comunicare ai contribuenti a mezzo posta l’avvenuto classamento delle unita’ immobiliari.
Al contribuente, che non abbia ricevuto la comunicazione della nuova rendita catastale nelle modalita’ previste (e, quindi, abbia continuato a pagare l'ICI sulla base della rendita presunta) non vengono comminate ne’ sanzioni ne’ interessi.
Qualora, pero’, gli sia stata irrogata dagli uffici comunali con provvedimento definitivo una sanzione, il debito residuo si estingue, pur non essendo previsto il rimborso di quanto gia’ pagato".
Accerti -solo per sicurezza- che la notifica non sia avvenuta (potrebbe non essere stata ritirata la comunicazione).
La base del ricorso dovra' essere la mancata notifica, a seguito della quale la Finanziaria prevede che non si debbano pagare ne' sanzioni e neppure interessi: "LA NUOVA RENDITA CATASTALE DEVE ESSERE COMUNICATA DALL’UFFICIO. MAGGIORI GARANZIE PER I CONTRIBUENTI ICI
Il termine per ricorrere contro la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dal giorno in cui il contribuente abbia avuto conoscenza del relativo avviso. Gli uffici competenti devono comunicare ai contribuenti a mezzo posta l’avvenuto classamento delle unita’ immobiliari.
Al contribuente, che non abbia ricevuto la comunicazione della nuova rendita catastale nelle modalita’ previste (e, quindi, abbia continuato a pagare l'ICI sulla base della rendita presunta) non vengono comminate ne’ sanzioni ne’ interessi.
Qualora, pero’, gli sia stata irrogata dagli uffici comunali con provvedimento definitivo una sanzione, il debito residuo si estingue, pur non essendo previsto il rimborso di quanto gia’ pagato".
Accerti -solo per sicurezza- che la notifica non sia avvenuta (potrebbe non essere stata ritirata la comunicazione).
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