Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
16 ottobre 2002
Salve, vi scrivo per avere un vostro parere su quanto mi e' successo, In data 13 settembre mi e' stata consegnata per posta una contestazione per eccesso di velocita' rilevato tramite apparecchiatura elettronica riferita alla data 22 agosto, in data 18 settembre una nuova contestazione postale risalente alla data 9 settembre, prima cioe' che io fossi venuto a conoscenza della prima infrazione e dell' installazione del multavelox.
Preciso che da tre anni passo per quella strada e non ho mai visto ne' un vigile ne altro pubblico ufficiale, ne' mai preso una multa per eccesso di velocita'.
Mi aspetterei perlomeno di non dover pagare la seconda multa.
Cosa mi suggerite?
Vi saluto ringraziandovi per il cortese interessamento
Risposta ADUC
le multe sono riferite a due situazioni diverse e dunque sono distinte.
Per presentare una opposizione dovrebbe essere certo e dimostrare che sulla strada non ci fosse il cartello con l'indicazione della presenza dell'autovelox.
Infatti entrambe le contravvenzioni risalgono al periodo in cui le variazioni al codice erano state gia' varate.
Le nuove disposizioni precisano che il fermo non e' piu' obbligatorio e deve esserci il cartello che renda nota la presenza dell'autovelox -sulle strade indicate dal Prefetto.
Se fosse in grado di dimostrare cio', le ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Per presentare una opposizione dovrebbe essere certo e dimostrare che sulla strada non ci fosse il cartello con l'indicazione della presenza dell'autovelox.
Infatti entrambe le contravvenzioni risalgono al periodo in cui le variazioni al codice erano state gia' varate.
Le nuove disposizioni precisano che il fermo non e' piu' obbligatorio e deve esserci il cartello che renda nota la presenza dell'autovelox -sulle strade indicate dal Prefetto.
Se fosse in grado di dimostrare cio', le ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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