Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 giugno 1999
Domanda 9 giugno 1999
Nel Vs. comunicato stampa di aprile 1999: "Ostaggi del fisco? una nuova sentenza ne decreta..." potrei rientrare anche io nelle indicazioni del "ricorso fisco 2" da Voi consigliato? Non mi essendomi molto chiari i termini di notifica dei 5 anni + 1, "... dopo che ha rettificato l'errore entro il primo anno...", vorrei esporVi brevemente i fatti. Oggi ho ritirato una raccomandata relativa ad un avviso di notifica di una cartella esattoriale che la Bipiesse non e`riuscita a consegnarmi (ma mi dicono che non possono mettere nella cassetta della posta degli avvisi scritti). La cartella esattoriale in questione, che ho poi ritirato c/o gli uffici della stessa Bipiesse, riguarda la dichiarazione dei redditi del 1993 (redditi del 1992): 1. Cod. tributo 4001 IRPEF L.1.396.000+13.960=1.409.960 2. Cod. tributo 4105 ritardato pagamento L. 419.000+ 5.000= 424.000 3. Cod. tributo 4110 interessi ritard. iscr. DPR N.602/73 IRPEF L. 478.000+ 5.000= 483.000 diritto di notifica L. 3.000 Ricordo, a memoria di avere pagato in ritardo, per errore quella dichiarazione, ma di avere pagato tutto cio' che il commercialista mi aveva preparato, dopodomani andro'` da lui per verificare i dati dei pagamenti. Pero` il punto sarebbe, se non ho capito male, che la notifica di questo ritardato pagamento del 1993 e` stata fatta il 25 maggio 1999, direttamente con cartella esattoriale senza nessun rilevamento precedente (?). Altro punto che non mi e` chiaro: "La scadenza del pagamento della presente cartella e` posticipata al 10 giugno 1999." , mentre l'impiegato che oggi mi ha dato la cartella mi ha detto a voce che il pagamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 1999. Vi ringrazio per cio' che fatte.

Risposta ADUC
Sono passati i 5 anni piu' uno previsti per la prescrizione. Bisogna appurare i tempi dell'accertamento da parte del Fisco, che non puo' venire effettuato oltre l'anno. Se comunque ha gia' pagato, oltre a fare presente l'avvenuta prescrizione del termine per l'emissione della notifica, nel ricorso alla commissione tributaria deve indicare gli estremi dell'avvenuto pagamento. Difatti, e' questa la motivazione prima (e sulla quale non possono esserci contestazioni) per il ricorso.
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