Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 ottobre 2002
caraduc ho gia' letto i vari quesiti in merito ad uso proprio/improprio di autovelox, ma una cosa non l'ho capita: da che data e' entrato realmente in vigore il nuovo codice della strada, ho un problema con un autovelox mod 104/c2 per una infrazione commessa il 25/06/02 e non so in quale normativa rientro. non mi e' stata contestata l'infrazione, non ho il tempo di ricercare una eventuale circolare prefettizia ed in piu' non so se fare il ricorso al giudice di pace. p. s.: in caso di rigetto quanto mi costerebbe? grazie enrico
Risposta ADUC
a giugno entro' in vigore la prima versione, come decreto-legge. Ma nella conversione (L. 168/02) ha subito delle modifiche sostanziali. Pertanto, e' da Giugno che e' prevista la necessita' che il Prefetto individui le strade dove il fermo puo' essere omesso; ma dall'1/8 il "puo'" cambia valenza ed il mancato fermo diventa la prassi non piu' contestabile.
Nel suo caso, potrebbe ancora opporsi al mancato fermo. Il problema puo' essere psicologico: ossia se i giudici si sentiranno di valutare secondo vecchi principi -comunque elastici- i casi precedenti, considerata la nuova normativa.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Nel suo caso, potrebbe ancora opporsi al mancato fermo. Il problema puo' essere psicologico: ossia se i giudici si sentiranno di valutare secondo vecchi principi -comunque elastici- i casi precedenti, considerata la nuova normativa.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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