Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 ottobre 2002
Domanda 14 ottobre 2002

Abito in un condominio "atipico" nel senso che non si tratta di un palazzo ma e' composto da 5 "blocchi", ciascuno diviso dall'altro da uno spazio (da un lato cortile d'ingresso, dall'altro cortile con spazi di proprieta' delle famiglie del piano terra). Ogni "blocco", a sua volta,, e' costituito due sottoblocchi di 6 appartamenti distribuiti tra pianoterra e primo piano. I 6 appartamenti del sottoblocco in parola, sono distribuiti, con ingresso diverso e separato, in due nuclei da 4 + 2. Io, gia' possessore di un appartamento, con sottotetto, al primo piano di un nucleo di due appartamenti (ripeto distinto e separato da quello di 4 e senza alcuna parte in comune se non un muro divisorio) ho comprato anche quello al piano terra. Le chiedo: a) le parti comuni ai due unici appartamenti del sottoblocco non diventano di mia proprieta'?
b) in caso di ristrutturazione il sottotetto posso liberamente considerarlo come mia proprieta'?
c) se la risposta al quesito a) e' affermativa e se, ristrutturando, i due appartamenti diventano un'unica unita' abitativa, posso chiedere all'Amministratore di esentarmi dalla quota di spese relative alla luce e alla pulizia dell'ex parte comune divenuta parte illuminata e pulita da me?
Grazie per l'attenzione. Se desidera ulteriori dati mi faccia sapere.
p. s. Dalle planimetrie allegate agli atti ufficiali risultano comprese le parti comuni




Risposta ADUC
le parti comuni ai due appartamenti -che non sono mai state condominiali, ma condivise tra le due unita'- sono di sua proprieta' esclusiva. Il problema e' che da come descrive questa parte, ci pare sia condominiale e non, invece, comune ai due soli appartamenti -trattandosi di locali e non di strutture (pareti, pavimenti, etc).
Inoltre, se al catasto risultano essere parti condominiali, vuol dire che questo sono (e non, invece, una comproprieta' tra i due appartamenti).
Ad ogni modo, anche se la parte risultasse comune ai due soli appartamenti, non vuol dire che questi siano un'unica unita' abitativa: si tratta comunque di due appartamenti distinti, a meno che non vengano unificati modificandoli catastalmente (appoggiandosi ad un tecnico).
Il sottotetto, e' suo nel caso in cui si limiti ad avere la funzione di "cuscinetto" di protezione termica, ma in caso fosse un locale calpestabile, sarebbe in realta' condominiale.

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