Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

11 ottobre 2002
Domanda 11 ottobre 2002
Gentile ADUC, entro il 25/10/2002 vorrei fare ricorso per una contravvenzione arrivata a casa per eccesso di velocita' rilevato da un autovelox.
In considerazione al fatto che recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che il verbale di contravvenzione e' illegittimo e non puo' essere redatto quando il trasgressore e' assente, ma ha anche affermato che questo vale per quelle apparecchiature che consentono il rilevamento immediato con un segnale acustico.
Vorrei sapere se mi conviene o meno fare ricorso con le motivazioni che mi sono state comunicate per la mancata contestazione: "Mancata contestazione: la violazione non e' stata contestata immediatamente perche' l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito l'accertamento dell'illecito in tempo successivo al passaggio del veicolo ed inoltre per i seguenti motivi: l'apparecchiatura e' installata su strada dove il risultato di specifiche statistiche ha evidenziato, a causa della velocita', un alto numero di incidenti stradali con gravi conseguenze alle persone. Inoltre nella suddetta via, non essendo consentita la sosta al margine della carreggiata, come si evince da apposita cartellazione, sarebbe stato impossibile fermare il veicolo per la immediata contestazione in condizioni di sicurezza. " Grazie per l'attenzione.




Risposta ADUC
il mancato fermo alla luce delle nuove disposizioni, e cioe' se la contravvenzione fosse riferita ad un periodo successivo al primo agosto 2002, non e' piu' obbligatorio, dunque il ricorso non e' proponibile, almeno adducendo tale motivazione.
La sentenza a cui le fa riferimento e' per il caso in cui si viene fermati
dai vigili che in quello specifico momento non contestano alcuna infrazione,
mentre successivamente le notificano a domicilio la multa per l'infrazione
che avrebbe commesso proprio in quella occasione. Ma non ci sembra applicabile al suo caso.
Se la contravvenzione fosse invece riferita ad un persio precednete al 1/8/02, il mancato fermo e' conetsabile, ma sara' il giudice adito a valutare.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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