Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
11 ottobre 2002
Cara ADUC, ho ricevuto oggi (10/10/02) una multa perche' viaggiavo senza casco il 10/6/02 e la spiegazione dice questo: "Il conducente del veicolo Vespa 50 circolava senza fare uso del casco protettivo. Non immediatamente contestata, ma contestata oralmente al trasgressore, perche' fermi al semaforo rosso ed impossibilitati per motivi di sicurezza. " Quello che volevo chiedervi e' se ci sono i margini per presentare un ricorso al Prefetto od al Giudice di Pace visto che io non ricordo di nessun vigile che mi abbia contestato oralmente questa infrazione e comunque non vedo quali fossero i motivi di sicurezza per non contestarmela subito in maniera scritta, visto che come loro dicono eravamo FERMI ad un semaforo ROSSO, e potevano quindi tranquillamente chiedermi di accostare a darmi la multa.
Secondo voi il ricorso potrebbe essere accettato? (sono 39 euro di multa...) Inoltre sono passati 4 mesi dall'accaduto(secondo loro...): quanti mesi possono passare prima della notifica di una multa?
Grazie mille, attendo risposta.
Secondo voi il ricorso potrebbe essere accettato? (sono 39 euro di multa...) Inoltre sono passati 4 mesi dall'accaduto(secondo loro...): quanti mesi possono passare prima della notifica di una multa?
Grazie mille, attendo risposta.
Risposta ADUC
la notifica deve avvenire entro 150 gg. dalla posssibilita' di identificazione del trasgressore.
Dunque ci pare che il termine sia stato rispettato.
Potrebbe contestare il mancato fermo anche se, in casi come questo, e' ritenuto legittimo non fermare, perche' realmente si e' impossibilitati a farlo.
Inoltre riteniamo che per presentare una opposizione senza provare la propria posizione, possa rivelarsi una perdita di tempo e di denaro.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Dunque ci pare che il termine sia stato rispettato.
Potrebbe contestare il mancato fermo anche se, in casi come questo, e' ritenuto legittimo non fermare, perche' realmente si e' impossibilitati a farlo.
Inoltre riteniamo che per presentare una opposizione senza provare la propria posizione, possa rivelarsi una perdita di tempo e di denaro.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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