Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
9 ottobre 2002
Oggetto: verbale di contestazione per violazione Art.142 del CDS Mi viene notificata a mezzo posta AR un verbale di cui in oggetto che sintetizzo: Infrazione commessa il 4-3-2002 Verbalizzato il 10-5-2002 Notificato a mezzo posta AR il 30-9/2002 Autostrada Roma-Milano in localita' Ponzano Romano velocita' consentita 80 KM/h velocita' rilevata a mezzo apparecchio Autovelox 104/C2 125 Km/h quindi superiore ai 40 KM.
Domande: 1) l'auto mi e' stata data in uso dall'azienda e possono guidarla sia i miei colleghi sia familiari, mi e' stato richiesto di presentarmi presso un ufficio di polizia per mostrare la patente mia o di chi ha commesso l'infrazione, a distanza di 7 mesi onestamente non ricordo, possono ritirarmela?
2) Ovviamente non sono stato fermato da nessun agente per la contestazione adducendo "elevata velocita' e al fine di evitare pericolo alla circolazione stradale posso contestarla?
3) sono residente a Roma ed il verbale e' stato emesso dalla polizia stradale di Rieti, l'eventuale contestazione deve essere indirizzata a Roma o Rieti?
4) deve essere spedita a mezzo AR o consegnata personalmente?
Vi ringrazio anticipatamente
Domande: 1) l'auto mi e' stata data in uso dall'azienda e possono guidarla sia i miei colleghi sia familiari, mi e' stato richiesto di presentarmi presso un ufficio di polizia per mostrare la patente mia o di chi ha commesso l'infrazione, a distanza di 7 mesi onestamente non ricordo, possono ritirarmela?
2) Ovviamente non sono stato fermato da nessun agente per la contestazione adducendo "elevata velocita' e al fine di evitare pericolo alla circolazione stradale posso contestarla?
3) sono residente a Roma ed il verbale e' stato emesso dalla polizia stradale di Rieti, l'eventuale contestazione deve essere indirizzata a Roma o Rieti?
4) deve essere spedita a mezzo AR o consegnata personalmente?
Vi ringrazio anticipatamente
Risposta ADUC
si supporrebbe che la notifica a lei sia giunta a seguito della precedente notifica all'azienda, la quale ha fornito il suo nominativo, facendone ridecorrere i termini.
Ad ogni modo, la contestazione avverso la mancanza del fermo immediato puo' essere proposta (sara' poi il giudice a decidere in merito).
Sicuramente, non puo' inviarla per posta -la competenza e' dell'Ufficio del giudice di Rieti.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ad ogni modo, la contestazione avverso la mancanza del fermo immediato puo' essere proposta (sara' poi il giudice a decidere in merito).
Sicuramente, non puo' inviarla per posta -la competenza e' dell'Ufficio del giudice di Rieti.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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