Mercoledì 3 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

4 ottobre 2002
Domanda 4 ottobre 2002
Ho ricevuto un'infrazione per eccesso di velocita' D. lgs. n°285 del 30/4/92 e succ. modifiche art 142 comma 8(limite di 50Km/h rilevato dalla polizia munic. 77Km/h) tramite autovelox il giorno 24/4/02. La polizia Municipale mi ha mandato l'infrazione senza la fotografia dicendo inoltre che non poteva contestare immediatamente la violazione in quanto era solo una pattuglia con 2 agenti ed in zona inoltre non c'era un'area per fermare il conducente violatore.
L'autovettura e' intestata alla mia azienda che ha provveduto all'immediato pagamento dell'infrazione.
L'infrazione e' stata registrata nel registro contravvenzioni il 06/06/02 Chiedo E' possibile contestare l'infrazione in quanto: 1) non esisteva nessun cartello in cui segnalava il controllo della velocita' in prossimita' della pattuglia.
2) La pattuglia si era messa in una posizione non visibile per effettuare le violazioni del c. d. s. (mi sembra in una stradina apparentemente privata in quanto avevano alle spalle un cancello di una villetta) e pertanto gli era impossibile fermare le autovetture?
Grato dell'attenzione rivoltami, porgo distinti saluti




Risposta ADUC
l'avviso di segnalazione della presenza di autovelox e' necessario adesso, non precedentemente. In compenso, le multe comminate fino all'1/8 sono generalmente tutte contestabili, in assenza di fermo. Pertanto, potrebbe provare a ricorrere (chiedendo il rimborso) anche se non c'e' alcuna garanzia di successo.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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