Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 ottobre 2002
Oggetto: contravvenzione per eccesso di velocita' accertata con autovelox e mancata contestazione immediata dell'infrazione.
In data 19 settembre 2002 mi e' stata notificata una contravvenzione di complessivi Euro 138, 48 per eccesso di velocita'. La violazione e' stata accertata, in data 26 agosto 2002, con apparecchiatura TRAFFIPAX SPEEDOPHOT.
La motivazione per la mancata immediata contestazione della violazione riportata sul verbale e' la seguente: impossibilita' di fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari in condizioni di sicurezza.
Vorrei sapere se, alla luce della recente sentenza della Cassazione, e' possibile impugnare questa contravvenzione. Nel caso fosse possibile vorrei sapere: - L'organo cui bisogna presentare ricorso; - Se e' necessario avvalersi della difesa di un legale e a quanto potrebbero ammontare le spese legali; - Se e' necessario comparire davanti a qualche organo giudicante.
Grazie.
In data 19 settembre 2002 mi e' stata notificata una contravvenzione di complessivi Euro 138, 48 per eccesso di velocita'. La violazione e' stata accertata, in data 26 agosto 2002, con apparecchiatura TRAFFIPAX SPEEDOPHOT.
La motivazione per la mancata immediata contestazione della violazione riportata sul verbale e' la seguente: impossibilita' di fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari in condizioni di sicurezza.
Vorrei sapere se, alla luce della recente sentenza della Cassazione, e' possibile impugnare questa contravvenzione. Nel caso fosse possibile vorrei sapere: - L'organo cui bisogna presentare ricorso; - Se e' necessario avvalersi della difesa di un legale e a quanto potrebbero ammontare le spese legali; - Se e' necessario comparire davanti a qualche organo giudicante.
Grazie.
Risposta ADUC
Gentile Signore,
la multa e' stata comminata dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Di conseguenza, la mancanza di fermo immediato e' legittima (a meno che mancassero i cartelli di avviso della presenza di autovelox sul percorso). La sentenza di Cassazione cui lei fa riferimento, riguarda esclusivamente un caso particolare: se vi sia, in effetti, il fermo, ma manchi la contestazione (in casi rari, ma puo' succedere) la multa e' contestabile ed annullabile.
Le riportiamo comunque le indicazioni su come si effettuano i ricorsi, ma solo per sua informazione, in quanto nel caso specifico non ci pare ve ne siano gli estremi.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
la multa e' stata comminata dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Di conseguenza, la mancanza di fermo immediato e' legittima (a meno che mancassero i cartelli di avviso della presenza di autovelox sul percorso). La sentenza di Cassazione cui lei fa riferimento, riguarda esclusivamente un caso particolare: se vi sia, in effetti, il fermo, ma manchi la contestazione (in casi rari, ma puo' succedere) la multa e' contestabile ed annullabile.
Le riportiamo comunque le indicazioni su come si effettuano i ricorsi, ma solo per sua informazione, in quanto nel caso specifico non ci pare ve ne siano gli estremi.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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