Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 ottobre 2002
Domanda 3 ottobre 2002
Il 10/09/2002 mi e' arrivata una multa per divieto di sosta del 23/02/2002 dal comune di Vimercate(MI), riguardante la mia autovettura (io sono di vicino Torino).
Non capisco perche' tale multa non mi sia stata notificata con una ricevuta/notifica lasciata sull'auto.
Ora mi vedo notificare la multa a casa, ma sono passati piu' di 150 gg dalla presunta infrazione (ed onestamente non ricordo se fosse veramente tale, in quanto io non avevo visto alcun divieto dove avevo parcheggiato l'auto).
Come posso comportarti? Vi sono gli estremi per un ricorso oltre i 150 gg?
Vi ringrazio in anticipo per il prezioso aiuto. Distinti Saluti




Risposta ADUC
il termine di 150 gg e' superato, pertanto gli estremi per opporsi parrebbero esserci. Poiche' pero' il termine decorre non dalla data dell'infrazione ma da quella dell'identificazione, occorre verificare quando questa sia avvenuta e -nel caso risultasse eseguita meno di 150 gg rispetto alla spedizione della multa- verificare i motivi di detto ritardo che, in qualche raro caso, possono anche essere legittimi e giustificati (la norma dice che l'identificazione deve avvenire nel modo piu' tempestivo, rispetto pero' alle effettive possibilita'). In caso ve ne fossero gli estremi, potra' poi ricorrere.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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