Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

2 ottobre 2002
Domanda 2 ottobre 2002
Salve, vi scrivo per una multa comminata a mio fratello tramite autovelox mod. 104C/2 il giorno 6 agosto 2002 sulla strada SS 4 dir via Salaria (diramazione) in localita' SS4 DIR Km2, 850 km 2, 850 comune di Fiano Romano, verbalizzata il 12/09/02 e recapitata alcuni giorni fa. A mio fratello e' stata rilevata una velocita' di Km/h 104 (il verbale dice "considerata la tolleranza") dove vige il limite di 90 km/h eccedendo quindi di 14 km/h il limite massimo. Io mi chiedo: 1) Non dovevano contestare subito la multa (loro hanno scritto che "il fermo del veicolo in relazione alle caratteristiche della strada avrebbe creato pericolo e intralcio sia agli utenti che agli operatori". Il 6 agosto alle 15: 30?!?!?!?!) 2) con l'entrata del decreto "fari accesi" prima della data dell'infrazione non bisognava segnalare agli automobilisti le strade, scelte con ordinanza prefettizia, su cui venivano installati gli autovelox(a quella data la strada in questione era tra quelle individuate dal prefetto? e se si' come dovrebbe essere stata segnalata dal momento che non vi erano cartelli) in base a queste cose posso avere probabilita' di vincere un eventuale ricorso? anche perche' per 14 km/h e' stata comminata una multa di oltre 140 euro, a quel punto era meglio eccedere di 40 km/h e farsi ritirare la patente, aveva piu' senso!!!!!!!




Risposta ADUC
in un certo senso la questione e' semplice: occorre verifichi se sulla strada in questione vi sia l'indicazione della presenza di autovelox, tramite apposito cartello. Se cosi' fosse, il fermo non e' necessario. In caso contrario, invece, l'opposizione e' ammissibile poiche', mancando le indicazioni di avviso, il fermo era necessario.
Ad ogni modo, se la violazione fosse stata di oltre 40 km/h, la multa sarebbe piu' che raddoppiata, pertanto e' meglio che la sanzione sia inferiore.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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