Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 settembre 2002
Domanda 29 settembre 2002

Mi chiamo Santi, da oltre 14 anni sono titolare di una ditta che si interessa della vendita e dell'assistenza di hardware, software e prodotti in genere nel campo dell'informatica.
Purtroppo il nostro settore negli anni e' andato via via peggiorando, vuoi per i margini sempre piu' bassi, vuoi perche' e' un settore inflazionato, ma sopratutto reputo che il vero problema, sia dovuto all'enorme numero di pseudo distributori, che spuntati come i funghi vendono senza (scrupoli e) preparazione tecnica alcuna, ma soprattutto con poca conoscenza delle leggi vigenti che regolano il rapporto fornitore-cliente nel ns paese.
Vorrei avere il piacere di conoscere una volta per tutte, alcuni punti fondamentali del rapporto di vendita che intercorre tra distributore, rivenditore (quindi la mia ditta) e cliente finale sul diritto di recesso e durata di garanzia Passo alle domande:
1. Se il prodotto che noi acquistiamo da un distributore, (un pc, un processore ecc) all'arrivo risulta danneggiato al punto da non poterlo vendere, possiamo avvalerci della legge del diritto di recesso o comunque della possibilita' che ci venga immediatamente cambiato, o dobbiamo (come molti distributori affermano) mandare il prodotto in un centro di assistenza e se ci sono, a spese nostre, (quindi loro se ne lavano le mani) aspettare chissa' quanto tempo prima che venga riparato e poi venderlo? In questo caso oltre ad affrontare eventuali spese di spedizione aggiuntive, presumo che il rivenditore prima ed il cliente (l'utente finale) poi, abbia il diritto di ricevere un prodotto perfettamente nuovo di fabbrica e non un prodotto riparato; ed in questo caso a noi chi deve risponderne, il distributore da cui abbiamo acquistato il prodotto, o il produttore stesso?
2. Un distributore, puo' richiedere la firma di un contratto, con clausole (che io reputo vessatorie) che ad esempio lo liberino da assunzioni di responsabilita' nel caso un loro prodotto (o comunque distribuito da loro) non funzioni o crei problemi all'utente finale, oppure che limiti la garanzia dei prodotti a periodi di loro piacimento, o che facciano decadere la legge sul diritto di recesso?
3. E' vero, che il cliente finale ha 2 anni di garanzia, mentre a noi rivenditori, se non specificato dai distributori, ne viene dato solo 1? e se cosi' fosse (mi auguro che sia una bufala) con quale diritto e perche' noi ci dovremmo accollare l'onere di dare al cliente un anno in piu' di quello che non da' il costruttore o il distributore?
4. il cliente finale, se acquista un prodotto presso un negozio e non tramite internet, per telefono o per posta, quindi avendo la possibilita' di visionare e provare il prodotto, puo' avvalersi della legge sul diritto di recesso che prevede la richiesta entro 10 giorni da parte del cliente, del rimborso della spesa dopo restituzione del prodotto anche senza nessun motivo? E noi rivenditori possiamo usufruire di questa legge nei confronti dei nostri distributori?
Vi sarei grato, se potessi avere delle risposte, cosi' da chiarire una volta per tutte, dei dubbi che a volte sono causa di interruzioni di rapporti lavorativi o di vere e proprie cause. Vi sarei ancora piu' grato, e concludo, se poteste consigliarmi dove poter reperire materiale al riguardo o quali sono le leggi che regolano il rapporto (o meglio la catena) distributore - rivenditore - utente finale.
Vi ringrazio fin da adesso e mi scuso per il lungo elenco di domande.
Cordiali saluti.




Risposta ADUC
non potete avvalervi della legge sul diritto di recesso perche' riguarda solo gli acquisti (effettuati da consumatori) avvenuti fuori dei locali commerciali. Ma avete il diritto -pur se entro i limiti contrattuali del rapporto in essere col gestore- di risolvere il rapporto, in alternativa alla riparazione, in caso l'oggetto presentasse un vizio di produzione (siccome talvolta cio' potrebbe non essere chiaro, si consiglia di stipulare coi propri fornitori -che in prima analisi sono la controparte diretta- dei contratti chiari che regolamentino il tutto).
Poiche' si tratta di rapporti tra professionisti, non c'e' tutela contro le clausole vessatorie: se le si accettano, sono valide.
E' vero che il cliente ha due anni di garanzia (se e' un consumatore e non un professionista) mentre per voi ce ne e' solo uno: tuttavia, dopo i primi 6 mesi il difetto di produzione deve essere dimostrato -pertanto nell'ulteriore anno e mezzo la possibilita' di agire del consumatore e' limitata dal punto di vista concreto e conseguentemente finira' per ricondursi alle condizioni di garanzia contrattuale del produttore -in questo caso, per il venditore non sussistono particolari variazioni- mentre se dovesse effettivamente dimostrare il difetto originario, avra' diritto ad ottenere quanto gli spetta (motivo in piu' per stipulare con i fornitori dei contratti adeguati).
Il diritto di recesso NON e' applicabile, neanche per i consumatori (per i professionisti non lo e' mai), in caso di acquisto nei locali commerciali: il rivenditore puo', ovviamente, venire incontro al cliente -oppure, puo' esservi la normale risoluzione contrattuale, dietro pagamento di una penale.
Per cio' che concerne i rapporti col cliente, puo' prendere visione del settore Leggi e Norme sul nostro sito.
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In particolar modo, puo' verificare le condizioni del decr. legisl. 24/02. Sul diritto di recesso (che non riguarda gli acquisti in negozio) ci sono i decreti legislativi 50/92 e 185/99. Per tutto il resto, valgono le normali condizioni previste dal codice civile -a tal fine, puo' essere utile la seguente scheda:
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