Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 settembre 2002
Domanda 28 settembre 2002
Ho sentito alla televisione che non si pagano le multe date senza contestazione immediata. Ho ricevuto una multa di euro 137 e la violazione e' stata accertata mediante utilizzo di autovelox 104/C2 installato a bordo dell'auto di servizio. Cosa devo fare? Grazie




Risposta ADUC
riteniamo ci sia un po' di confusione su come contestare le multe.
Infatti la sentenza della Cassazione a cui lei forse fa riferimento tratta un caso specifico: quando si viene fermati
dai vigili che in quello specifico momento non contestano alcuna infrazione,
mentre successivamente le notificano a domicilio la multa per l'infrazione
che avrebbe commesso proprio in quella occasione.
Con le nuove disposizioni al codice della strada, non e' piu' contestabile il mancato fermo -non essendo piu' obbligatorio. Ma tale variazione e' valida per le infrazioni effettuate successivamente al primo agosto 2002.
Per le infrazioni precedenti, come nel suo caso, il fermo e' dovuto e l'assenza comporta la possibilita' di ricorso (il che non vuol dire non pagare, ma potersi opporre). Ma sull'esito non c'e' certezza, essendo comunque una valutazione del giudice adito.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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