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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 settembre 2002
Domanda 28 settembre 2002
Spett. le ADUC, sono un semplice studioso dell'attuale giurisprudenza in materia del C. d. S., da sempre mi si e' presentato un piccolo ma grande problema, ovvero, i termini per presentare ricorso per la violazione di un infrazione al C. d. S. nella fattispecie del Giudice di Pace.
In definitiva secondo le mie nozioni e ai sensi della circolare ministeriale n. 42 del 17.4.2000 con la quale si e' fatto presente che la Corte di Cassazione (Sez. III, n. 10768 del 4 giugno/29 settembre 1999) ha modificato l'orientamento in materia. Infatti, con la sentenza 20 gennaio 1999, n. 482, aveva indicato in trenta giorni il termine per la presentazione della opposizione. La piu' recente pronuncia (n. 10768) ha invece affermato che il termine suddetto deve essere determinato in sessanta giorni dalla contestazione della contravvenzione o dalla notificazione di quest'atto.
PREGO VOGLIATE GENTILMENTE FORNIRMI DELUCIDAZIONI IN MERITO.
DISTINTI SALUTI!




Risposta ADUC
come lei sapra', le sentenze costituiscono dei precedenti ma non comportano modifiche alle norme, che pertanto rimangono interpretabili. Il principio -estensivo- che suggerisce essere di 60 gg il termine per l'opposizione, in realta' introduce un principio pericoloso, poiche' assimila due procedimenti diversi ed introduce -per l'azione davanti al giudice- principi propri del procedimento dinanzi al Prefetto, non tutti positivi (ad esempio, i giudici che convalidano il termine di 60 gg ritengono anche che in caso di rigetto debba esserci necessariamente il raddoppio della multa). Inoltre, nel codice ci sarebbero i termini per sostenere questa piu' ampia interpretazione. Pertanto, per quanto possibile, si sconsiglia di avvalersi di detto precedente -che ad ogni modo risulta essere solitamente disatteso dai giudici ordinari.

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