Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 settembre 2002
Domanda 27 settembre 2002
Carissima ADUC, ho ricevuto per posta una multa che mi e' stata notificata in Calabria (io sono di Milano) questa estate. La stessa non mi e' stata notificata immediatamente anche se mi trovavo su una strada urbana - sulla stessa e' riportato che la multa non e' stata notificata immediatamente perche' l'agente era intento a dirigere il traffico.
La mia prima domanda e': ci sono gli estremi per contestarla?
La seconda e': e' vero che l'iter di contestazione prevede la presenza sul luogo dove la multa e' stata fatta?
Cara ADUC, scusa la mia terminologia non esatta e le mie domande forse banali ma non mi sono mai trovata in una simile situazione.
Grazie, Silvia




Risposta ADUC
non puo' non opporsi davanti al giudice di pace, se vuole provare (e non e' automatico) a vedersi riconosciuto l'annullamento dell'atto, pertanto deve necessariamente recarsi (e piu' volte) in loco. Il mancato fermo e' comunque proponibile se la multa risale al periodo precedente l'1/8 o -se successiva- in assenza di indicazioni della presenza di autovelox sul percorso.
Supponiamo non le convenga, ma a titolo informativo le diamo le indicazioni per opporsi:
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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