Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 settembre 2002
Domanda 27 settembre 2002

Cara aduc, sono sempre il vostro affezionato Carlo, quello dell'intoppo con assicurazione che diceva di non potermi risarcire perche' la vettura che aveva tamponato la mia motocicletta era intestata ad una societa' nell'organico della quale vi e' mio padre, dopo il vostro chiarimento che ho rigirato anche al liquidatore della assicurazione le cose sono cambiate e vi spiego come: Testuali parole del liquidatore: "no no signor Carlo, deve esserci stata una incomprensione tra lei e il suo assicuratore... io so benissimo che la societa' e' una individualita' a se stante indifferentemente da chi la compone... infatti il problema non e' mai stato quello... caso mai il problema e' che: come dalle parti stesse dichiarato nel CID, non vi e' punto di contatto visibile sul paraurti della vettura tamponatrice, di conseguenza il danno non e' risarcibile in regime di CID.
Allora.... io mi domando... a parte il fatto che il liquidatore ha cambiato le carte i tavola, ma come possono pretendere che un paraurti in plastica NERA riporti un qualche segno di contatto dopo aver tamponato una moto sulla gomma posteriore durante una svolta a bassa velocita' in quanto ad un incrocio????
E inoltre io dico e' stato steso un CID, correttamente compilato, controfirmato dalle parti con una assunzione in toto delle responsabilita' da parte del tamponatore... come e' possibile che non venga risarcito in regime di CID?
Vi prego di illuminarmi, prima di passare alle vie legali vorrei avere la certezza che non vi sia altro modo.
Grazie.




Risposta ADUC
il liquidatore ha cambiato versione, questo vuol dire che stanno cercando veramente di non pagare. Se il Cid e' stato sottoscritto tra le parti e non ritrattato e la dinamica risulta confermata espressamente dal tamponatore (se cioe' pur non vedendosi il contattto, questo e' confermato dalle parti) ha comunque titolo per reiterare la richiesta di rimborso, intimando che si provveda a cio' entro 30 gg (ricordando come sia stato gia' disatteso il termine originario di 30 gg previsto in questi casi dalla L. 57/01 per i rimborsi) ed avvisando che in caso contrario adira' le vie legali. A seconda della risposta, potra' rivolgersi al giudice di pace, oppure rispondere nuovamente alle eventuali contestazioni che -in modo piu' specifico e talvolta formale- dovessero farle. Il Cid, infatti, e' valido: a meno che vi sia l'intenzione dell'assicurazione di denunciare le parti per truffa.

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