Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
27 settembre 2002
Egregi Signori, grazie per la pronta risposta che avete dato al nostro precedente e-mail. Riteniamo che la Vostra associazione deve essere appoggiata e per tanto Vi confermiamo d'averVi versato in data odierna a mezzo c/c postale il contributo di Euro 25, 00.
Abbiamo un altro quesito da sottoporVi e precisamente: in caso di sottrazione della Carta Bancomat unitamente al PIN la garanzia bancaria copre gli eventuali prelievi fraudolenti solo dal momento in cui avviene il blocco della carta o dal momento in cui viene sottratta la carta stessa?
L' Art. 6 delle norme per l'utilizzo delle Carte Bancomat della nostra Banca prevede: "In caso di smarrimento o sottrazione della carta, da sola ovvero unitamente al PIN, il Titolare, per fruire del sistema di garanzia interbancario a copertura degli eventuali prelievi fraudolenti effettuati in Italia con la Carta smarrita/sottratta, e' tenuto a: * bloccare immediatamente l'operativita' della Carta telefonando alla Centrale di Allarme Nazionale Bancomat (numero Verde 800-822056) * farne denuncia all' Autorita' Giudiziaria o di Polizia e confermare al piu' presto, recandosi alla dipendenza della Banca presso la quale e' aperto il conto corrente cui e' agganciata la Carta, il furto/smarrimento della Carta fornendo contestualmente copia della denuncia e il numero di conferma della chiamata (C. R. O. = Codice di Riferimento Operativo) rilasciato dall'operatore del Numero Verde Nel caso di impossibilita' di utilizzo del Numero Verde di cui sopra, il Titolare e' tenuto comunque a segnalare nel piu' breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata o telegramma o telefax, fornendo copia della denuncia all'Autorita' Giudiziaria o di Polizia.
Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta, fermo restando che le eventuali spese sostenute per il blocco di quest'ultima rimangono a carico del Titolare.
Per la nostra Banca fa fede l'ora del blocco, mentre noi siamo dell'avviso che avendo seguito esattamente i punti dell'art. 6 abbiamo diritto anche alla copertura degli importi fraudolenti, che ci sono stati prelevati tra il momento del furto (* 500, 00. -) e il momento del blocco. Il blocco e' avvenuto due ore dopo il furto.
Grazie e cordiali saluti
Risposta ADUC
occorre in primo luogo verificare le condizioni contrattuali specifiche; ad ogni modo le indicazioni generali prevedono che in caso si ammetta la sottrazione del pin, non vi sia diritto ad alcun rimborso neanche con franchigia, mentre in assenza di pin e' previsto un rimborso in franchigia per quanto sottratto prima del blocco, solo ed esclusivamente nel caso in cui il cliente provveda in modo tempestivo ad effettuarlo. Per quanto prelevato dopo il blocco (non dalla richiesta di blocco ma dal blocco effettivo che anche da parte della banca deve essere tempestivo, tenendo conto dei tempi tecnici) non possono esservi addebiti. Di conseguenza, in linea generale ha ragione la banca nel non addebitarvi in toto i soli prelievi successivi al blocco, ma avendo rispettato le condizioni contrattuali ed a fronte di un blocco seppur relativamente tempestivo, riteniamo che vi sia possibile provare a pretendere l'applicazione della franchigia sul lasso di tempo intercorrente tra il furto ed il blocco (cio' significa, in sintesi, un rimborso parziale: comunque non integrale).
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