Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 settembre 2002
Domanda 26 settembre 2002
In data 23.09.2002 mi e' stata recapitata una contravvenzione, tramite raccomandata per eccesso di velocita'. Tale infrazione risulta essere stata accertata in data 12.06.2002 senza che la pattuglia preposta per tale controllo mi abbia fermato per contestarmi l'infrazione) per Vs. informazione la strada che stavo percorrendo e' una tangenziale) inoltre lungo tale strada non vi e' nessun cartello che indichi il controllo elettronico della velocita' in tale tratto.
Mi sto chiedendo se e giusto un comportamento del genere visto che hanno impiegato piu' di 3 mesi per notificarmelo.
Ringraziando anticipatamente, porgo distinti saluti.




Risposta ADUC
la notifica e' nei termini -entro 150 gg. dalla possibilita' di identificazione del trasgressore.
Il mancato fermo e' da lei contestabile, non e' rilevante l'assenza del cartello (obbligatorio per le contravvenzioni successive al primo agosto).
Nel merito dell'opposizione e' il giudice adito a valutare.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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