Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 settembre 2002
Domanda 26 settembre 2002
Salve, volevo chiedere se e' possibile fare ricorso contro una contravvenzione per eccesso di velocita'(di 15 Km orari) notificata con un modello di autovelox 104/C2 senza essere stato immediatamente fermato. Da alcune sentenze credo di poterlo fare con una certa tranquillita' ma chiedo una vostra conferma.GRAZIE




Risposta ADUC
se l'infrazione fosse riferita al periodo successivo al primo agosto u.s., essendoci state delle variazioni al codice della strada, il fermo non e' piu' obbligatorio, e dunque il ricorso non proponibile.
E' invece necessario un cartello con l'indicazione della presenza dell'Autovelox.
Se riferita ad un periodo precedente, il mancato fermo e' contestabile, ma sara' il giudice a valutare la specificita' del caso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →