Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 settembre 2002
Mi e' arrivata una multa per aver parcheggiato una sera a meno di 5 metri dall'incrocio. La contravvenzione e' arrivata per posta circa una settimana dopo l'accertamento e io sono sicuro di non aver mai parcheggiato a meno di 5 metri da quell'incrocio. Ne sono sicuro perche' parcheggiare nella mia via a Monza e' come pagare un parcheggio privato, in 6 mesi ho preso piu' o meno 500 € di multe solo per parcheggiare vicino a casa, quindi quando parcheggio sto sempre attento.
Ora ho letto su tgcom. it che le multe spedite per posta sono nulle, ma purtroppo nel loro articolo (poco chiaro) parlavano di un caso specifico, e io volevo sapere se invece e' generale.
Grazie
Ora ho letto su tgcom. it che le multe spedite per posta sono nulle, ma purtroppo nel loro articolo (poco chiaro) parlavano di un caso specifico, e io volevo sapere se invece e' generale.
Grazie
Risposta ADUC
la sentenza a cui le fa riferimento e' per il caso in cui si viene fermati
dai vigili che in quello specifico momento non contestano alcuna infrazione,
mentre successivamente le notificano a domicilio la multa per l'infrazione
che avrebbe commesso proprio in quella occasione.
Non riteniamo essere questo il suo caso, e dunque per poter presentare un ricorso occorre riuscire a dimostrare di non avere commesso l'infrazione.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
dai vigili che in quello specifico momento non contestano alcuna infrazione,
mentre successivamente le notificano a domicilio la multa per l'infrazione
che avrebbe commesso proprio in quella occasione.
Non riteniamo essere questo il suo caso, e dunque per poter presentare un ricorso occorre riuscire a dimostrare di non avere commesso l'infrazione.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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