Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 settembre 2002
Domanda 25 settembre 2002

alcuni giorni fa mi e' arrivata a casa una contravvenzione x aver superato di alcuni km. il limite di velocita'. Ho contattato il Comune che ha emesso la contravvenzione e mi e' stato detto che se voglio la foto relativa e' visibile.
Stamane ho sentito per radio che la cassazione ha emesso la sentenza che recita che le contravvenzioni che si ricevono per posta possono NON essere pagate.
Come dovrei muovermi per evitare di pagare? Grazie, saluti.




Risposta ADUC
la sentenza del lei citata si riferisce ad un caso preciso: quando si viene fermati dai vigili i quali non contestano subito la multa che viene notificata successivamente.
Duqnue, non ci pare questo il suo caso.
Se la contravvenzione e' riferita al periodo successivo al primo agosto 2002, non essendo piu' obbligatorio il fermo, non e' possibile opporsi.
Se precedente, le modalita' sono:
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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