Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 settembre 2002
Domanda 25 settembre 2002

Salve, sono uno studente universitario e vi scrivo per chiedere consiglio su un fatto: da febbraio a fine maggio ho frequentato Roma poiche' la mia ragazza stava lavorando li'. Proprio per accompagnarla in centro al lavoro alle 18: 30 passavo per via nazionale piu' o meno alle 18(la ztl a Roma e' fino alle 18!!). Fino ad ora mi sono arrivate 5 multe (ancora da pagare!) da 72 euro ognuna poiche' passavo di li' alle 17: 59.
E' possibile che non esista un minimo di tolleranza di tempo? (anche di secondi eventualmente visto che le multe le hanno potute fare anche alle 17: 59 e 50 secondi!!!) Come e' possibile che abbiano messo li' un orologio per indicare l'ora, pero' con le lancette!!!!! Sapreste capaci di distinguere le 18: 00 con le 17: 59 in un orologio con le lancette nel traffico di roma?!?
Vi prego di rispondermi al piu' presto consigliandomi quello che devo fare, grazie Gabriele




Risposta ADUC
la tolleranza non e' prevista. Ma potrebbe invece sostenere l'aleatorieta' del rilievo, in caso di infrazione cosi' vicina all'orario del termine del divieto. Non perche' passare alla 17:59 sia consentito, ma perche' non e' possibile determinare con certezza la regolarita' dell'orario dichiarato, a fronte di una riprova "ufficiale" del medesimo, ovvero della comunicazione -tramite avviso adeguato- del momento in cui l'accesso sia consentito.
Non v'e' pero' alcuna certezza di accoglimento.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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