Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

23 settembre 2002
Domanda 23 settembre 2002
Ho preso una multa in data 14 luglio 2002 per eccesso di velocita', accertata tramite autovelox. Non sono stato fermato, la contravvenzione mi e' arrivata a casa il 6 di settembre. Posso fare ricorso al Giudice di Pace? Ho saputo che e' uscita una legge che autorizza l'invio a casa di questo tipo di contravvenzioni (anche senza il fermo immediato), ma non so quando e' uscita. Grazie.




Risposta ADUC
quando ha preso la multa lei, non era ancora nei termini in cui e' adesso (e' stata definitivamente modificata dall'1/8). Pertanto, puo' comunque provare ad effettuare la contestazione in merito al mancato fermo, rilevando la possibilita' e l'opportunita' di eseguirlo. Sara' poi il giudice a decidere in merito.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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