Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

23 settembre 2002
Domanda 23 settembre 2002
Salve gradirei avere delle delucidazioni in merito a cio' che vi descrivo. Mi e' pervenuto un verbale di 334, 20 EURO per la violazione dell'art. 142 comma 9 in combinato disposto all'art.142 comma 1 del D. Lvo 285 del 30.4.92 il quale su una ss percorrevo ad una velocita' di 133kmh ridotta a 127 per lo scarto del 5% mentre il limite era di 80km/h. accertato con autovelox mod 104/c2, inoltre sono stato invitato a recarmi presso un posto di polizia con la patente e la carta di circolazione per i provvedimenti di cui all'art.129 del c. d. s. Ora vorrei sapere se posso fare qualcosa sia per la multa ma maggiormente per la patente in quanto la mia auto quel giorno era in prestito ad un amico. e se non si potesse fare niente in cosa andrei incontro essendo la prima volta. Vi ringrazio anticipatamente Fabrizio




Risposta ADUC
puo' presentarsi col suo amico indicandolo come effettivo responsabile (per subire lui il ritiro della patente) oppure puo' dichiarare -come proprietario- di non sapere chi fosse alla guida del mezzo alla data in questione. Per quanto concerne il ricorso, e' possibile tentare una contestazione -avverso il mancato fermo- in caso la contravvenzione risalisse al periodo antecedente l'1/8 (decorso il quale, il mancato fermo e' invece legittimo nei casi previsti).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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