Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 settembre 2002
Domanda 21 settembre 2002
Gentile associazione mi rivolgo a voi perche' ritengo di essere stato ingiustamente multato con il telelaser da una pattuglia della polizia stradale ad una velocita' rilevata di 88 kmh alle ore 11, 30 su di una strada statale, piu' precisamente la s. s. 35 dei Giovi tra i comuni di Grandate e Luisago. Chiedo se e' possibile annullare la contravvenzione in quanto il luogo dove e' stata rilevata non fa parte di un centro abitato dove vige il divieto di oltrepassare i 50 kmh.
Codesta mi e' stata rilevata perche' mi e' stato detto dagli agenti che nel comune di Grandate non vi e' il cartello con indicato "fine centro abitato" e quindi il divieto vige fino al paese successivo.
Io vi chiedo: ma e' possibile che su una strada statale vige sempre il divieto dei 50 kmh soprattutto in condizioni di scarso traffico?
Quando ho conseguito la patente di guida sulle strade statali fuori dai centri abitati era possibile viaggiare a 90 kmh, come e' possibile che ora non sia cosi'?




Risposta ADUC
se non si tratta di una strada con funzione di raccordo urbano, la multa e' indebita. Pertanto, se si tratta non di una statale nel momento in cui attraversa il Comune, ma di una statale che unisce due centri urbani distinti e separati, puo' ricorrere.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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