Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
20 settembre 2002
le scrivo per sottoporre il mio caso, sono residente presso il comune di Cesano Maderno, in provincia di Milano, Parcheggio tutti i giorni la mia auto nei pressi della stazione delle ferrovie nord di Cesano Maderno, tutti i giorni sempre nella stessa via (via G. Pascoli) piu' o meno allo stesso numero civico (n.8). Ieri sera rientrando ho trovato una multa per divieto di sosta, mentre cercavo di capire in che modo avevo potuto commettere questa infrazione, una signora affacciata ad un balcone, mi ha avvertito che da ieri mattina hanno cambiato la segnaletica e tutta la via e' diventata divieto di sosta.
Premetto che in alcun modo era stata segnalata la modifica della segnaletica, ad esempio con i classici cartelli mobili. Ho chiamato il comando dei vigili e nessuno al momento, ha saputo dirmi a che ora ieri mattina hanno apposto il cartello, infatti recandomi molto presto al lavoro, dubito cha l'abbiano fatto prima del mio posteggio.
Mi puo' dare informazioni al riguardo? Intendo dire, e' obbligato il comune ad informare la cittadinanza della variazione della segnaletica, e dell'introduzione di un divieto di sosta? Se si, in che modo deve farlo?
la ringrazio in anticipo per le informazioni.
Cordiali saluti
Premetto che in alcun modo era stata segnalata la modifica della segnaletica, ad esempio con i classici cartelli mobili. Ho chiamato il comando dei vigili e nessuno al momento, ha saputo dirmi a che ora ieri mattina hanno apposto il cartello, infatti recandomi molto presto al lavoro, dubito cha l'abbiano fatto prima del mio posteggio.
Mi puo' dare informazioni al riguardo? Intendo dire, e' obbligato il comune ad informare la cittadinanza della variazione della segnaletica, e dell'introduzione di un divieto di sosta? Se si, in che modo deve farlo?
la ringrazio in anticipo per le informazioni.
Cordiali saluti
Risposta ADUC
occorreva un preavviso circa il divieto, di almeno 48 ore. Verifichi presso il Comune che termine sia previsto in questi casi, secondo le ordinanze in vigore. Il problema, pero', rimane la possibilita' di dimostrare che mancassero le necessarie indicazioni preventive. Nel caso questo fosse possibile, puo' opporsi.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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