Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 settembre 2002
Domanda 18 settembre 2002
Ieri mi e' arrivata una multa rilevata il 23 Giugno 2002 alle ore 01.26 in via Carducci altezza N.35. Ho violato art.7 comma 14-circolavo nella zona a traffico limitato. Infrazione rilevata con Impianto K53300 con esonero contestazione immediata. La multa e' di 43 euro(33e di multa piu' 11 di notifica!), e' la prima volta che mi capita. Volevo informazioni a riguardo poiche' mi era giunta voce che per le multe fino a fine agosto ci sarebbe una specie di "condono" per un periodo di prova. Inoltre mi chiedo se sia un sistema democratico mettere multe con videocamera: nel caso un guidatore non si accorga di essere entrato per sbaglio solo per qualche metro in una corsia preferenziale non vedo perche' debba pagare come uno che entri di proposito; poi nel caso non sia io alla guida dell'auto? Per non parlare della questione Privacy.. e molti altri aspetti di cui mi piacerebbe avere i chiarimenti. Non capisco perche' sarei tenuto a pagare le spese postali di 11 euro quando nel caso mi avessero fermato non le avrei dovute pagare.cordiali saluti,Luca




Risposta ADUC
e' fino al primo di agosto che e' ancora possibile ipotizzare l'obbligo della contestazione immediata (ma perche' e' cambiata la normativa). Dipende pero' in che caso: anche con la vecchia normativa molto spesso era ritenuta legittima anche la mancanza del fermo. Se poi vi siano delle particolari ordinanze del suo Comune (da come si esprime, puo' darsi) allora consigliamo di rivolgersi al Comune medesimo, chiedendo informazioni.
Cio' che non ha sicuramente alcun pregio, e' il fatto di sostenere l'errore nell'entrare in una zona non consentita. L'entrata c'e', ed avviene a fronte di uno specifico cartello di divieto. Pertanto, l'infrazione e' stata commessa, il fatto materiale c'e', non importa quale sia la ragione soggettiva.
Se vuole, puo' provare a contestare la mancanza del fermo immediato, rilevando come nel caso specifico il fermo fosse materialmente possibile. Sara' poi il giudice a decidere in merito.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di icorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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