Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
16 settembre 2002
In data 15/09/2002 sono stato fermato dalla polizia stradale per la contestazione di un eccesso di velocita'. Lo scontrino rilasciatomi riporta una data errata (15/09/2001) e una velocita' massima consentita sulla strada in cui e' stata commessa l'infrazione diversa da quella in realta' consentita.
Io andavo a 140 km/h su una strada in cui il limite e' di 90 km/h e quindi, premesso che sul verbale tutti questi dati sono corretti, ho speranza di vincere un eventuale ricorso contestando la corretta funzionalita' dell'apparecchio TELELASER in quanto riportava sullo scontrino una data e una velocita' massima consentita errati?. Da notare anche che sullo scontrino e' riportata la targa della macchina, scritta a penna dall'agente, ma e' stampata una data in cui quella macchina non esisteva (l'auto e' stata immatricolata nell'Agosto 2002, mentre sullo scontrino c'e' scritto 15/09/2001 come data di avvenuta infrazione)
Io andavo a 140 km/h su una strada in cui il limite e' di 90 km/h e quindi, premesso che sul verbale tutti questi dati sono corretti, ho speranza di vincere un eventuale ricorso contestando la corretta funzionalita' dell'apparecchio TELELASER in quanto riportava sullo scontrino una data e una velocita' massima consentita errati?. Da notare anche che sullo scontrino e' riportata la targa della macchina, scritta a penna dall'agente, ma e' stampata una data in cui quella macchina non esisteva (l'auto e' stata immatricolata nell'Agosto 2002, mentre sullo scontrino c'e' scritto 15/09/2001 come data di avvenuta infrazione)
Risposta ADUC
temiamo che (anche in caso le annullassero veramente il verbale) le venga poi fatto riemettere corretto, vista la tipologia di vizi.
Ad ogni modo, poiche' questo e' un ulteriore elemento da utilizzare per mettere in dubbio la validita' del rilievo, puo' tentare la contestazione.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ad ogni modo, poiche' questo e' un ulteriore elemento da utilizzare per mettere in dubbio la validita' del rilievo, puo' tentare la contestazione.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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