Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 settembre 2002
Domanda 16 settembre 2002
Buonasera a tutti, vi scrivo per chiedere un consiglio in merito al pagamento di una multa che ho ricevuto questa sera.
Ho posteggiato l'auto in una via della periferia bolognese (tale via Terzi) all'inizio della quale, prima di una rampa, era presente il cartello di inizio di divieto di sosta con rimozione forzata. Dopo circa 500 m. ho svoltato in una stradina secondaria senza uscita, lunga circa 100 m. In tale strada non era presente alcun tipo di cartello, mentre sotto alcuni palazzi vi erano svariati parcheggi a "dente di pettine" al di fuori della carreggiata.
Dopo 2 h torno a prendere l'auto e trovo questa spiacevole sorpresina: una bella multa compiuta da una accertatrice della sosta (che si firma solo con le sue iniziali...) la quale mi contesta una violazione del C. d. S. in base all'articolo 00709 (zona vietata alla categoria di utenti a cui appartiene).
Ora, si puo' sapere quale sarebbe questa categoria di utenti autorizzata a parcheggiare li' l'auto???
E' possibile che mi facciano una multa senza che siano presenti cartelli che vietino la sosta in un parcheggio regolarmente contrassegnato (privo pero' di linee in terra)?
Se fosse stato un parcheggio condominiale non avrebbero dovuto indicarlo?
E' possibile che mi sia stata fatta la multa a causa del cartello presente all'inizio della strada perpendicolare a quella dove ho parcheggiato, e se si' non avrebbero dovuto segnalare una violazione dell'articolo 00702 (sosta vietata con rimozione)??!
Io la multa la pago anche ma voglio che sia corretta!?!
Grazie mille, Sara




Risposta ADUC
la stradina aveva un suo nome od era una diramazione della strada di provenienza?
E poi: se fosse una strada privata o simile, era indicata qualche specifica, un riferimento ad ordinanze, etc?
In caso di strada a se' stante e senza indicazioni che consentano di rilevare la particolarita' della stessa, la multa e' contestabile. Ma se dei riferimenti vi fossero, allora sarebbe legittima (anche senza divieto di sosta, e' sufficiente vi sia un'autorizzazione a favore esclusivo di altra categoria). Non puo' pero' essere un condominio privato, altrimenti non ci sarebbe stata la multa.
Verifichi meglio la cartellonistica e, nel caso, potra' opporsi.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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