Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 settembre 2002
Domanda 14 settembre 2002
Ho ricevuto per raccomandata un contravvenzione per presunto eccesso di velocita' (Art. CDS 142/8) sull'autostrada TO-SV.
La contravvenzione e' stata redatta da persone diversa dal contestatore ed utilizzando Autovelox mod. 104/C2 1452 privo di controllo.
Non sono stato fermato e pertanto non ho potuto contestare la stessa.
Posso fare ricorso?
La provenienza e' CUNEO, dove devo mandare il ricorso?
Grazie per la Vs. cortesia




Risposta ADUC
non indica la data in cui e' avvenuto il rilievo. Se fosse precedente all'1/8, puo' contestare il mancato fermo, altrimenti -se la strada e' identificata dal Prefetto e sono presenti i cartelli di avviso della presenza dei rilevatori meccanici- la mancanza di contestazione immediata sarebbe comunque legittima e non contestabile.
In caso vi fossero altri motivi di contestazione, potra' tentare l'opposizione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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