Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 settembre 2002
Il decreto legge n° 121 del 20/06/2002 convertito in legge 01/08/2002 n° 168, pubblicato in GU n° 183 del 06/08/2002 entrato in vigore il giorno successivo rende nulle le sanzioni amministrative irrogate mediante autovelox su strada extraurbana con limite 70 km/h senza fermo da parte della polizia municipale?
Il verbale contiene tutte le indicazioni previste dalla normativa in vigore precedentemente il suddetto decreto (esempio: presenza autorita', impossibilita' a fermare il veicolo, presenza di cartelli con segnalazione autovelox).
Inoltre puo' essere corretta l'omologazione dell'autovelox indicata come "Min. LL. PP. n° 2961 del 27/11/89 (e seguenti) " quando il citato DL prevede omologazione articolo 45, comma 6, D.Lgs.30/04/1992, n° 285?
Il verbale contiene tutte le indicazioni previste dalla normativa in vigore precedentemente il suddetto decreto (esempio: presenza autorita', impossibilita' a fermare il veicolo, presenza di cartelli con segnalazione autovelox).
Inoltre puo' essere corretta l'omologazione dell'autovelox indicata come "Min. LL. PP. n° 2961 del 27/11/89 (e seguenti) " quando il citato DL prevede omologazione articolo 45, comma 6, D.Lgs.30/04/1992, n° 285?
Risposta ADUC
in realta', e' l'opposto: adesso, e' legittima la mancanza di fermo immediato, nel caso avvenisse sulle strade -indicate dal Prefetto di competenza- sulle quali sia presente l'avviso della presenza delle apparecchiature di rilievo.
Pertanto, se la contravvenzione comminatale e' avvenuta dopo l'1/8 non puo' contestare il mancato fermo: puo' ugualmente ricorrere per questo, invece, nel caso in cui la multa fosse precedente.
Per il resto, non si ravvedono irregolarita'.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Pertanto, se la contravvenzione comminatale e' avvenuta dopo l'1/8 non puo' contestare il mancato fermo: puo' ugualmente ricorrere per questo, invece, nel caso in cui la multa fosse precedente.
Per il resto, non si ravvedono irregolarita'.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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